Il rapporto tra abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione

Il rapporto tra abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione
20 Luglio 2020: Il rapporto tra abbandono del tetto coniugale e addebito della separazione 20 Luglio 2020

L’abbandono volontario del tetto coniugale è circostanza autonomamente sufficiente a determinare l’addebito della separazione al coniuge, poiché comporta l’impossibilità della convivenza e, dunque, la cessazione della comunione spirituale tra i coniugi.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 12241 del 2020, che ha motivato la propria decisione affermando che “l’abbandono della casa familiare costituisce di per sé violazione di un obbligo matrimoniale” e può, pertanto, essere motivo di addebito.
È fondamentale a tal fine che la condotta del coniuge sia causa, e non conseguenza, dell’impossibilità e/o intollerabilità della convivenza, come da principi generali in tema di addebito della separazione.
Al coniuge che abbia posto in essere l’abbandono del tetto coniugale è, dunque, sempre attribuita la facoltà di provare che la sua condotta sia in realtà la mera conseguenza di un comportamento, antecedente, dell’altro coniuge e, dunque, sia intervenuto in un momento in cui “l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si [fosse] già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
L’onere di fornire la relativa prova incombe, naturalmente, sul coniuge che ha abbandonato il tetto coniugale.

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